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R.D. 14/08/1920 n. 1285Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. E' approvato l'unito regolamento per le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente. TESTO DEL REGOLAMENTO Art. 1. Gli uffici del genio civile provvedono alla compilazione degli schemi degli elenchi principali supplettivi delle acque pubbliche a termini degli articoli 3 e 4 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. I detti schemi sono trasmessi al ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle acque pubbliche) che dopo preliminare esame e le eventuali rettifiche ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Art. 2. Il ministero, mentre dispone la pubblicazione degli schemi sulla Gazzetta Ufficiale, incarica i rispettivi uffici del genio civile di provvedere alla pubblicazione degli schemi stessi mediante a) deposito di ogni schema nell'ufficio di prefettura della relativa provincia b) inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia dello schema stesso c) deposito di un esemplare di detto Foglio degli annunzi legali nella segreteria di tutti i comuni della provincia, per gli elenchi principali, e nella segreteria dei comuni direttamente interessati per gli elenchi suppletivi d) affissione all'albo pretorio di detti comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria frequenza, per un termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione così nella Gazzetta Ufficiale come nel Foglio degli annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data della inserzione nella Gazzetta Ufficiale e) inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della pro vincia indicati dal ministero dei lavori pubblici. Trascorso il termine per le opposizioni, gli uffici del genio civile trasmettono al ministero dei lavori pubblici gli schemi e le opposizioni con particolareggia ta relazione. Art. 3. Approvati gli elenchi a termini dell'art. 3 del decreto regio 09/10/1919 n. 2161, essi sono pubblicati con i relativi decreti di approvazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e inseriti nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Un esemplare di detto Foglio deve essere depositato per trenta giorni nella segreteria dei comuni indicati nell'articolo precedente. Dell'avvenuta inserzione e dell'eseguito deposito si dà notizia mediante avviso da infliggersi per quindici giorni all'albo pretorio dei comuni. L'avviso rende nota la data di scadenza dell'anno entro cui devono essere fatte le domande di riconoscimento e le dichiarazioni di utenza ai termini degli articoli 2 e 7 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, e richiama le sanzioni da questi comminate in caso d'inadempienza. Art. 4. - Riconoscimenti. La domanda di riconoscimento di cui all'art. 2 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, deve essere diretta al ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l'opificio situato sopra acqua pubblica. Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno degli originali con la attestazione della data di presentazione. L'utente deve indicare il quantitativo d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e, in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigati e produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10/08/1884 n. 2644, nonché i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata. Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio. Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli dall'ufficio del genio civile e non superiore a giorni trenta, la somma dall'ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento. Art. 5. La domanda è affissa in copia, per quindici giorni, all'albo pretorio del comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l'opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque. L'amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità. In base ai risultati dell'istruttoria, nella quale si osserverà, in quanto possibile, il disposto del successivo art. 13 e agli accertamenti locali praticati dal genio civile, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del consiglio superiore delle acque, emette il decreto che fa obbligo al riconoscimento del- l'utenza in tutto o in parte o respinge la domanda. Il decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, consegnandone copia all'interessato o a persona sua familiare, o, in mancanza, al sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica. Del decreto è trasmessa copia al ministero delle finanze. Art. 6. Decorso il termine di cui all'art. 2 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, o divenuto irretrabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento, il ministro dei lavori pubblici, ove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 42, comma secondo, del Regio Decreto suddetto, ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell'alveo e dell'edifico di presa, nonché il ripristino delle sponde e degli argini del corso d'acqua da cui si effettua la derivazione, o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento. Qualora non si ottemperi all'esecuzione nel termine prescritto vi provvederà d'ufficio il genio civile a spese dell'utente. Art. 7. - Catasto delle utenze. La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all'art. 7 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, deve essere redatta sui moduli a stampa forniti dal ministero delle finanze e presentata in doppio originale al sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato su acqua pubblica. Uno degli originali è restituito all'interessato con attestazione della data di presentazione. Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli utenti che non l'abbiano presentata dopo l'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20/11/1916 n. 1664. Gli utenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1º del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso del- l'acqua, devono indicare la data di presentazione della relativa domanda. Il sindaco trasmette le dichiarazioni all'intendenza di finanza della provincia, accompagnandole con le notizie che sono a sua conoscenza e che valgono a rettificare le eventuali inesattezze. Trascorso il termine assegnato agli utenti, il sindaco ha l'obbligo di supplire d'ufficio, nel termine di un anno, alle dichiarazioni non presentate. Art. 8. L'intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella provincia e lo trasmette al ministero delle finanze, il quale, riconosciuto regolare, ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia e affissione per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun comune per la parte riguardante il rispettivo territorio. Il ministero delle finanze provvede poi alla conservazione ed all'aggiornamento del catasto, apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte. Art. 9. Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione. La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio. Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti: 1º Per le grandi derivazioni a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizza zione del corso d'acqua e del bacino idrografico b) corografia c) piano generale d) profili longitudinali e trasversali e) disegni delle principali opere d'arte f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario. 2º Per le piccole derivazioni a) relazione particolareggiata b) corografia c) piano topografico d) profili longitudinali e trasversali e) disegni delle principali opere d'arte. Art. 10. Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione. I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole de- rivazioni di lieve entità può l'ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo. Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato l'ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il qua- le si prosegue nella procedura a norma della legge. Art. 11. Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria e in genere per l'esame della domanda. Il richiedente deve depositare, oltre alla somma di cui al penultimo comma dell'art. 9 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, che è dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possono essere concesse come esenzione di canone, le somme che l'ufficio del genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette. Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà esse- re superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso. Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile. Nel caso in cui, a termini dell'art. 10 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammesse ad istruttoria in virtù dell'art. 11 del menzionato decreto, la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d'istruttoria e di esame delle domande anteriori. Art. 12. La pubblicazione della domanda a termini dell'art. 9, quinto comma del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, è fatta, dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l'ufficio del genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i comuni e i giorni nei quali l'ordinanza dovrà rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo di tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta. In calce all'ordinanza l'ufficio del genio civile stabilisce il giorno e l'ora della visita locale ed il luogo di ritrovo. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, l'ordinanza indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità. Art. 13. Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del genio civile precedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni. Art. 14. La relazione dell'ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà parti colari informazioni sui seguenti punti: A) Se si tratta di derivazione: 1º sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione; 2º sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi; 3º sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifizi e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti del- la concessione, e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell'occasione di piene s'introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque; 4º sopra il modo di restituzione delle acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico; 5º sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile. |
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